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Accesso civico
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Trasparenza amministrativa
Descrizione
ACCESSO DOCUMENTALE, CIVICO E GENERALIZZATO
Art. 5, c. 1,4 del d.lgs. n. 33/2013 L'accesso civico, disciplinato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013, prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione risulti obbligatoria per legge, nei casi in cui la stessa pubblicazione risulti omessa. La richiesta di accesso civico non deve essere motivata, è gratuita e deve essere presentata al Responsabile della trasparenza dell'amministrazione, che si pronuncia sulla stessa. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, oppure comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. In caso di ritardata o mancata pubblicazione dell'atto, documento o altra informazione oggetto della richiesta di accesso civico, l'instante potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo 2 della Legge n. 241/1990 (metà di quello originariamente previsto, quindi 15 giorni) provvede alla pubblicazione nel sito del dato richiesto, trasmettendolo contestualmente al richiedente o, in alternativa, potrà comunicare al medesimo l'avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
Atti di accertamento delle violazioni
Accesso Civico "semplice"
Le richieste di accesso civico devono essere indirizzate al direttore del Consorzio e trasmesse alla casella di posta elettronica info@cisasservizi.it Il titolare del potere sostitutivo - art. 15 c. 4 - in fase transitoria è il direttore
Accesso Civico "generalizzato"
ACCESSO CIVICO - L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. L’accesso civico è un istituto introdotto dal decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. Tale istituto offre a chiunque la possibilità di richiedere all’Amministrazione la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che l’Amministrazione stessa ha l’obbligo di pubblicare a norma del D.lgs. n. 33/2013 e che, invece, ha omesso di pubblicare. La richiesta di accesso civico, può essere presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Le richieste di accesso possono essere trasmesse: tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: postacertificata@pec.cisasservizi.it - tramite posta ordinaria unitamente a una copia fotostatica del documento di identità - oppure direttamente presso l’Ufficio Protocollo Consortile.
ACCESSO GENERALIZZATO - L’accesso generalizzato comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall’ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, a esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza. Il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello civico, è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. L’istanza di accesso, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. La stessa non deve essere generica ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione di cui è richiesto l’accesso. Le richieste di accesso possono essere trasmesse: tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: postacertificata@pec.cisasservizi.it - tramite posta ordinaria unitamente a una copia fotostatica del documento di identità - oppure direttamente presso l’Ufficio Protocollo Consortile.
ACCESSO DOCUMENTALE - Il diritto di accesso documentale è disciplinato dal Capo V della Legge n. 241/1990 e dal Decreto Trasparenza di cui al D.lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.lgs. 97/2016
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Pagina aggiornata il 18/05/2026 10:29
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