Ai sensi del CCNL 2002-2005, si procede alla costituzione del “fondo relativo alle risorse umane e per la produttività” per l’anno 2008, nel seguente modo:
IL FONDO è costituito da una parte FISSA e da una parte VARIABILE
PARTE FISSA:
PARTE VARIABILE:
In ottemperanza al novellato testo dell’art. 5, comma 1, ultima parte del CCNL 1.4.1999, così come sostituito dall’art. 4 del CCNL 22.1.2004, le modalità di utilizzo delle risorse decentrate sono determinate in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale. La Determ. del fondo deve essere costituito annualmente, con Determ. del Direttore, vistata dal Revisore dei Conti.Il fondo potrà essere modificato in qualsiasi momento nel corso dell’anno di riferimento con Determ. motivata. Le OO.SS. e le R.S.U. potranno controllare voce per voce che il fondo annuale, sia per quanto concerne le risorse stabili che per quanto concerne quelle variabili, sia stato correttamente costituito.
Si precisa che, con riferimento al personale con contratto di formazione e lavoro, è prevista una quota fissa di incentivo pari a €. 1291,14, messa a disposizione dall’Ente, attraverso le disponibilità di bilancio.
I criteri di distribuzione della produttività sono quelli allegati al presente accordo per farne parte integrante e sostanziale, sotto la voce “Manuale per la valutazione dei contributi personali”.
Inoltre così come prescritto dall’art. 71, comma 5, della Legge 133/2008, il quale testualmente recita: “Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa…”, si propone la seguente modalità applicativa, a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. 112/2008, convertito con la Legge sopra richiamata: